che dice la legge?

Munizioni fino a 20mm
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giovanni
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Messaggio da giovanni »

Allora meglio che partiamo da questo:
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.
(Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)
Articolo 1
Armi da guerra, armi tipo guerra e <font color="red">munizioni da guerra</font id="red">.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia (omissis) Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, <font color="red">sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
<font color="red">Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra

<font color="green"><font face="Arial">Per il ritrovamento va ricordato chel’articolo 20
della legge 18 aprile 1975, nr 110, prevede che “chiunque rinvenga un’arma o parti di essa od esplosivi è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’ufficio locale di P.S. o, in mancanza, presso il più vicino comando dei Carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta”.
<font color="green"><font face="Arial">Però ci potremmo trovare davanti ad un cittadino privo del titolo al trasporto di armi, oppure l’arma rinvenuta potrebbe essere di tipo vietato per cui onde evitare problemi è opportuno che il predetto deposito sia effettuato avvalendosi, per il trasporto,dell’assistenza del personale dell’ufficio di polizia presso il quale lo stesso dovrà avvenire.
Cosa dire poi degli "esplosivi"...cosa potrebbe saltare fuori da un interpretazione a mio modestissimo avviso "errata" da parte degli organi competenti?

Con il tempo modificazione è avvenuta in questo senso
Legge 21 febbraio 2006 n. 49 - Modifica art. 28 T. U. Leggi di P.S. (G.Uff. n. 48 del 27/02/06, Supp. Ord.)
Il testo dell'art. 28 T.U. Leggi di P.S. viene così modificato:
Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale, <font color="red">sono proibite la fabbricazione , la raccolta, la detenzione e la vendita , senza licenza del Ministro per l'interno di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, , di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.
]Interessante anche l'accenno all'equipaggiamento....

Nel caso di bossoli (e quindi anche di munizioni scariche) penso valga la pena di ricordare che la cassazione con I ,28/04/2001 n. 17275. definisce che:

La detenzione di bossoli di cartucce per armi comuni da sparo non costituisce reato né ai sensi dell'art.697 cod. pen, riferendosi questo alle sole "munizioni" e non anche a "parti di esse", né ai sensi dell'art.2 della legge 2 ottobre 1967 n.895, il quale si riferisce alle sole munizioni da guerra, quali definite dall'art.1, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n.110. <font color="green"><font face="Arial">quindi il già citato “sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra”.

Questo chiarirebbe definitivamente la distinzione tra "Munizione" e le singole parti che la compongono, tant'è che queste sono tutte liberamente detenibili senza titolo alcuno (possono essere liberamente via posta) Questo naturalmente escludendo la carica di lancio (polvere). Resta il fatto di quali siano le munizioni da guerra dato che oramai quasi tutti i calibri ex militari hanno un contraltare civile....

Comunque in aiuto a fare chiarezza recentemente è anche venuta la seguente circolare:

Circolare Ministero dell’Interno n. 559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999, ben conosciuta da chi ha come hobby il tiro a segno e ricarica con armi ex ordinanza, la quale recita:
MINISTERO DELL'INTERNO - N.559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999
OGGETTO: Bossoli per armi portatili da guerra sparati. Quesito.
ALL'ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO, DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI E
MATERIALI.
Reparto Materiali per il combattimento.
Ufficio Armamento ROMA

(omissis) … considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati … (omissis) … una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, … (omissis) … i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell' Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali "res derelictae".
Attenzione però che si tratta di circolare e non di legge, anche se viene utilizzata oramai anche nei procedimenti
Un ulteriore spiraglio alla collezione è infine giunto da:
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale
Area Armi ed Esplosivi
557/PAS.6340-10171(1) Roma, 29 maggio 2006
OGGETTO: detenzione di munizioni per arma corta – limiti art. 97 Reg.esec.
T.U.L.P.S.. Quesito.
ALLA QUESTURA
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
FERRARA
E, per conoscenza
ALLE PREFETTURE – U.T.G. LORO SEDI
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
La Questura in indirizzo ha richiesto chiarimenti in ordine alla volontà di detenere un quantitativo limitato a 1500 cartucce per arma corta, espressa da alcune particolari categorie di utilizzatori, quindi in numero superiore ai limiti stabiliti all’art. 97 Reg. Esec. T.U.L.P.S..
Nel ribadire quanto evidenziato nella circolare n. 557/B.20013-10171(1) del 31 marzo 2004 e dalle disposizioni di cui all’art. 97 citato, in relazione al deposito di cartucce, comprese quelle di cui al relativo 3° comma , ovvero che
“Per tenere in deposito . . . omissis . . . cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge”, questo Ufficio ritiene che, essendo in presenza di diversi
titoli autorizzatori, il totale delle cartucce per arma corta detenibili sarà rappresentato dalla somma dei totali ammessi in detenzione da ciascun titolo, ovvero le 200 ex art. 97 Reg. esec. T.U.L.P.S. aggiunte alle 1500 autorizzate
dal titolo Prefettizio.
Nel caso di specie si è ritenuto che, in considerazione del modesto quantitativo di polvere da sparo contenuta nel predetto numero di munizioni
2
(che di solito sono per arma corta) non sia necessario predisporre un idoneo locale di deposito.
…omissis…. che la licenza, concessa ai sensi dell’art. 51 T.U.L.P.S. sia, come previsto dal legislatore, permanente, salvo possibilità di revoca quando vengano meno nel titolare i presupposti che ne consentirono il rilascio.
Pertanto, le SS.LL. potranno prevedere una cadenza periodica di accertamento dei requisiti, per verificarne la sussistenza.
Per quanto riguarda, inoltre, le categorie di soggetti che possono essere autorizzate al deposito di munizioni ex art. 51, si ritiene che tra essi possano essere inclusi <font color="red">i periti balistici e tutti coloro che hanno un interesse a detenere munizioni per finalità storico-culturali.…omissis….

In questo campo come in quello relativo alle armi non bisogna dare proprie interpretazioni...
Il problema come gia citato in precedente post riguarda il fatto di cosa si intenda per "munizioni da guerra" e per "armi da guerra o da uso guerra"
La magistratura a questo riguardo tende a parlare di armi ad alto potere offensivo o automatiche.
Per quanto riguarda il fatto poi della foratura delle munizioni per una loro "inertizzazione legale" vorrei che qualcuno mi citasse a quale articolo si riferisce...

Ciao Giò
norby73

Messaggio da norby73 »

Certo che la frase "..parti di essa.." gli viene proprio bene.
All'italiana! con una frase dico tutto, niente, il contrario di tutto e il contrario di niente.
Complimenti per la chiarezza!
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